1. Dopo il titolo XIV del libro I del codice civile è aggiunto il seguente:
Art. 455-bis. - (Unione civile). - Due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, di seguito denominate "parti dell'unione civile", che intendono legarsi o sono legate da comunione di vita materiale e spirituale, possono contrarre un'unione civile per organizzare la loro vita comune.
Art. 455-ter. - (Istituzione del registro delle unioni civili). - Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro delle unioni civili.
Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle registrazioni, alle annotazioni e alle variazioni delle unioni nel registro di cui al primo comma ai sensi del presente titolo.
Art. 455-quater. - (Procedura). - Due persone che intendono contrarre una unione civile devono presentare una dichiarazione congiunta presso l'ufficio dello stato civile del comune nel quale le parti dell'unione civile fissano la propria residenza comune.
L'unione civile è certificata dall'ufficiale dello stato civile, il quale è tenuto a tale accertamento previo mero controllo formale della validità della dichiarazione congiunta, dell'assenza delle cause impeditive di cui agli articoli 86, 87 e 88, dei requisiti di cui agli articoli 455-bis e 455-ter, nonché del rispetto delle norme di legge riguardanti i cittadini stranieri.
L'ufficiale dello stato civile deve altresì provvedere, contestualmente agli adempimenti di cui al quarto comma, a registrare
Art. 455-quinquies. - (Certificazione dello stato di unione civile). - L'unione civile è certificata dal relativo documento attestante lo stato di unione civile. Tale documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici degli eventuali figli minori, sempre appartenenti all'unione civile, indipendentemente dalla durata della stessa.
Art. 455-sexies. - (Equiparazione allo stato di membro di una famiglia). - Lo stato di parte di un'unione civile è titolo equiparato a quello di membro di una famiglia ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni.
Art. 455-septies. - (Cessazione dell'unione civile). - Lo stato di unione civile cessa con la morte di una delle parti o mediante conversione dell'unione civile in matrimonio o in unione registrata ai sensi degli articoli 93 e seguenti.
Lo stato di unione civile può inoltre cessare tutti i suoi effetti mediante una dichiarazione consensuale di separazione che le parti rendono all'ufficiale dello stato civile.
L'unione civile può, infine, cessare nel caso di richiesta di separazione presentata solo da una delle parti all'ufficiale dello stato civile e notificata all'altra parte entro cinque giorni. In tale ipotesi tutti gli effetti dell'unione civile sono protratti per un anno dalla data di presentazione della domanda di separazione. Nel corso di tale anno la richiesta unilaterale può essere ritirata e la situazione di unione civile è ripristinata automaticamente.
Art. 455-octies. - (Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare all'unione civile). - All'unione civile sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare nei casi previsti dalla legge, e tale estensione è applicata secondo criteri di parità di trattamento, per cui uguale incidenza hanno uguali circostanze quali le condizioni economiche, di salute e l'esistenza di figli.
Art. 455-nonies. - (Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero). - Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale, che è parte di un'unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato di unione civile acquista la residenza in Italia.
Art. 455-decies. - (Diritti dei figli e concorso all'adozione o all'affidamento). - I figli delle parti dell'unione civile, nati in costanza di essa o da presumere concepiti in costanza di essa secondo i criteri dell'articolo 232, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio.
Art. 455-undecies. - (Regime patrimoniale dell'unione civile). - Con convenzione stipulata per atto pubblico le parti dell'unione civile devono scegliere all'atto di costituzione della stessa il regime patrimoniale. Tale regime può essere modificato in qualunque momento nel corso dell'unione civile con atto stipulato nella medesima forma.
Nel caso che, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare l'atto pubblico di cui al primo comma, si presume scelto il regime di comunione legale».